Accesso Documentale

ACCESSO DOCUMENTALE

Che cos’è

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante (art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990).

Come esercitare il diritto

L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

La richiesta può essere presentata alternativamente con invio mediante:

  • PEC – all’indirizzo conerobus.pec@legalmail.it;
  • RACCOMANDATA A/R – Indirizzata a Conerobus Spa Via A.Bocconi, 35, 60125 Ancona (AN);
  • CONSEGNA A MANO – Ufficio Protocollo, Conerobus Spa Via A.Bocconi, 35, Ancona;

Scarica Fac-simile richiesta accesso documentale:

Va, inoltre, allegato copia di un documento di identità in corso di validità.

Conerobus s.p.a. ha l’obbligo di riscontrare l’istanza entro 30 giorni.

In caso di soggetti controinteressati (“coloro che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”) questa è tenuta a darne comunicazione agli stessi per consentirgli la presentazione di una motivata opposizione entro i successivi 10 giorni (durante questo tempo o comunque fino alla presentazione dell’opposizione, il termine di 30 giorni si intende sospeso).

Decorso tale termine provvede accogliendo (anche solo in parte) o rigettando l’istanza oppure differendo l’accesso qualora la conoscenza, in quel dato momento, di determinati documenti possa impedire oppure ostacolare gravemente lo svolgimento dell’azione amministrativa. Se decorrono inutilmente i 30 giorni, la richiesta si intende respinta.

Tutela del diritto di accesso

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso documentale, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi del dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Esclusione dal diritto di accesso

Il legislatore ha previsto diverse ipotesi in cui non è possibile presentare alcuna domanda di accesso ai documenti amministrativi. In tale sede ricordiamo l’esclusione per: i documenti coperti da segreto di Stato; gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi prodotti nell’ambito di procedimenti selettivi.

Il Responsabile della Trasparenza è l’Avv. Silvia Santoni contattabile all’indirizzo: accessocivico@conerobus.it

Ultimo aggiornamento

5 Ottobre 2024, 17:30