Sanzioni Amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Legge Regionale Marche 10 agosto 1998 n.33; L.R. n. 12/2009; – Legge n. 689/1981.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio non obliterato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.

IMPORTO  DELLA SANZIONE

La sanzione è determinata in:

– € 54,00  oltre la tariffa evasa, se pagata entro  i  3 (tre) giorni successivi alla data di contestazione o notificazione;

– € 90,00 oltre la tariffa evasa, se pagata dal 4° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione del verbale;

– € 270,00 , se pagata dal 61° giorno dalla data di contestazione o notificazione del verbale;

– DOPPIO DEL BIGLIETTO per gli utenti che sanzionati non erano in grado di mostrare il proprio documento di viaggio personale ma che lo presentino entro i primi 3 (tre) giorni successivi alla data della contestazione agli Uffici di Conerobus S.p.a. purché tale abbonamento risulti regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.

La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

È possibile effettuare il pagamento delle sanzioni con le seguenti modalità:

  • in contanti, bancomat, carta di credito presso le biglietterie Conerobus S.p.A;
  • mediante versamente sul c/c postale n. 000082578105 intestato a Atma soc. cons. per azioni Via Bocconi n. 35, 60125 Ancona, riportando nella causale la data e il numero del verbale;
  • bonifico bancario (IBAN: IT 96 A 07601 02600 000082578105) intestato a Atma soc. cons. per azioni Via Bocconi n. 35, 60125 Ancona, riportando nella causale la data e il numero del verbale;

ATTENZIONE:
Il Minore non può effettuare direttamente il pagamento di una sanzione.
Conerobus s.p.a. si riserva di procedere a successivi controlli sulla validità dell’abbonamento rispetto alla sanzione elevata.

Non vengono effettuati rimborsi per sanzioni già pagate; il pagamento di una sanzione ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

SCRITTI DIFENSIVI

Ai sensi dell’ art. 10 , L.R. 10 agosto 1998 n. 33, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica, è facoltà dell’autore della violazione, se maggiorenne, o dell’esercente la Potestà Genitoriale in caso di violazione commessa da minorenne, presentare scritti difensivi documentati e chiedere di essere sentito.

Ogni richiesta deve essere completa di:

  • copia del verbale oggetto del ricorso;
  • copia del documento d’identità del sanzionato e di chi presenta ricorso (esercente potestà genitoriale in caso di minore).

Scarica facsimile modulo scritti difensivi:

Icona pdf Modulo scritti difensivi

Tali deduzioni difensive devono essere trasmesse, esclusivamente in forma scritta, ad Atma soc. cons. per azioni  con una della seguenti modalità:

  • all’indirizzo pec: pec@legalmail.it,
  • oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Atma soc. cons. per azioni sita in Via Bocconi n. 35 60125 Ancona
  • oppure presentati direttamente presso gli uffici di Atma soc. cons. per azioni che in tal caso ne rilascia ricevuta.

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 5, comma 1, L.R. 33 DEL 10 AGOSTO 1998)

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento senza che si sia proceduto al pagamento di quanto dovuto, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la società Atma soc. cons. per azioni.

OPPOSIZIONE (ART. 16 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e art. 22 Legge n. 689 del 24 novembre 1981)

Contro l’ordinanza-ingiunzione  di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

UFFICIO INCARICATO AL PROCEDIMENTO

  • Icona Telefono 071 2837427
  • Icona E-mail sanzioni@atmaancona.it

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2024, 12:03